R. decreto che approva il piano che determina le zone di terreno da espropriare per l’ampliamento e la sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di SalsomaggioreR. decreto che approva il piano che determina le zone di terreno da espropriare per l’ampliamento e la sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Visto l'art.4 della legge 5 giugno 1913, n.525; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli dell'interno e dei lavori pubblici;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

E’ approvato l'annesso piano, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, nel quale sono determinate le zone di terreno e gli altri beni da espropriare per l’ampliamento e la sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore.
Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Lato a Roma, addì 30 novembre1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti-Facta-Sacchi

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 12 Gennaio 1914

Gazzetta Ufficiale 12 Gennaio 1914

R. decreto che approva il piano che determina le zone di terreno da espropriare per l’ampliamento e la sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore  R. decreto che approva il piano che determina le zone di terreno da espropriare per l’ampliamento e la sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore  R. decreto che approva il piano che determina le zone di terreno da espropriare per l’ampliamento e la sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore
 

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 6 giugno 1913 - Legge 5 giugno 1913, n.525

Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1913 - Legge 5 giugno 1913, n.525

Il numero 525 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge: VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al Governo del Re è data facoltà di riscattare nel termine di un anno l'esercizio dei Regi stabilimenti salifero-balneari nel comune di Salsomaggiore e dell'annessa miniera a Salsomaggiore  ora in gestione della Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., giusta l'atto 23 marzo 1875, e gli addizionali successivi. Alla Società esercente sarà corrisposto, e titolo di indennità pel riscatto, una somma uguale a tante annualità quanti saranno gli anni di concessione ancora da decorrere alla data in cui il riscatto si effettuerà. Tale somma sarà calcolata valutando ogni annualità nella cifra risultante, della media dei redditi annuali netti accertati, al nome della Società stessa, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nel decennio 1904-1913, riportandone il complessivo ammontare al valore attuale, alla decorrenza del riscatto, sotto deduzione in ragione composta degl'interessi legali commerciali. Nella somma d'indennità così calcolata e liquidata si intende compresa e soddisfatta qualsiasi ragione di risarcimento o di compenso; e non si terrà conto di alcuna domanda di maggiore indennizzo, che a qualsiasi titolo presentasse la Società esercente. L'indennità sarà nello somma risultante dal detto calcolo dichiarata con decreto del ministro delle finanze, che ne eseguirà il deposito presso la Cassa depositi e prestiti a favore della Società esercente. Eseguito il deposito, con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale del Regno, sarà resa esecutoria la facoltà dal riscatto autorizzata col presente articolo e sarà determinata la decorrenza del riscatto medesimo. Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state notificate opposizioni da parte di terzi che vantino diritti o ragioni esperibili sul prezzo del riscatto, e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione del demanio, che attesti dell'avvenuta regolare consegna dell'azienda riscattata, come ai successivi articoli 2 o 3, la indennità depositata sarà esigibile dagli aventi diritto, che comprovino tale loro qualità con decreto da emettersi dal tribunale civile di Parma in Camera di consiglio. L'Amministrazione del demanio cessa da qualsiasi responsabilità, se nei sessanta giorni susseguenti alla pubblicazione del Reale decreto anzidetto nella Gazzetta ufficiale del Regno, non siano date notificate opposizioni.

Art. 2.

Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto Reale, che ordina il riscatto, nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino degli annunzi ufficiali della provincia di Parma il prefetto di Parma, a mezzo di un suo delegato, prende possesso dell'azienda salifero-balneare riscattata e procede in concorso della Società cessante, alla consegna all'Amministrazione del demanio, rappresentata da un delegato dell'intendente di finanza di Parma, di tutti i beni immobili che la costituiscono, in piena disponibilità e perfetto stato di funzionamento, redigendosi all'uopo regolare verbale. Ove la Società non si presti o si rifiuti a tale consegna o non si faccia rappresentare, il prefetto procede, senza indugio, in concorso del rappresentante dell'Amministrazione del demanio, alle operazioni relative. La consegna dovrà essere compiuta nel termine di trenta giorni dalle pubblicazioni suddette. Agli effetti del riscatto e della consegna, senza diritto ad alcun altro rimborso o risarcimento per qualsiasi ragione, si intendono costitutivi della consistenza immobiliare balneare, e quindi inscindibilmente pertinenti all'azienda, indipendentemente da qualsivoglia occasione, anche se tragga origine dal contratto 23 marzo 1875 e relativi atti complementari: gli edifici degli stabilimenti di cura dei laboratori, degli uffici, della salina o tutti i relativi annessi ed accessori di natura immobiliare gli impianti industriali e meccanici; i pozzi di acqua salsa esistenti, compresi anche i pozzi e 3-bis Dalla Rosa e N. 6 Redenti, coi rispettivi manufatti e macchinari, e con le circostanti zone di terreno adibite al loro esercizio, rappresentate in catasto, per i pozzi  3-bis e Dalla Rosa, dalla parcella n. 1700, sezione V e per il pozzo N. 6 Redenti e dalla porzione della parcella n. 8, sezione V, compresa fra il torrente Chiara, le strada di Pozzolo, la stradella che conduce al molino delle Braide ed una linea che partendo da un punto di quest'ultima, sia tracciata in modo che la porzione della parcella predetta risulti dell'estensione non superiore a metri quadrati 2.800;
i diritti di acqua dolce, costituiti dalla derivazione dell'acquedotto e Re dei ruscelli e dalle acque del Rio Sordoni e del e Rio Avana conforme allo stato di massima dotazione degli stabilimenti; le opere tutte, impianti, manufatti, terreni, inservienti alla raccolta, alla conclusione, alla conservazione, alla distribuzione di dette acque dolci; le vasche da bagno, le condotte e tubature per le acque salse e dolci e pel gas, i serbatoi, i due gassometri, l'officina del gas artificiale, e, in complesso, ogni opera, costruzione, impianto, con le rispettive adiacenze, e ogni ragione di servitiù attiva, inerenti allo esercizio dell’azienda e che, comunque, direttamente o indirettamente, si connettano con l'esplicazione attuale dell'industria salifero-balneare in tutti i suoi aspetti principali e secondari. Sono privi di effetto e come inesistenti nei riguardi dell'Amministrazione del demanio, in qualunque tempo avvenga il riscatto, tutti i contratti stipulati dalla Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., relativi all'azienda termale, non registrati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge. Inoltre, per effetto del riscatto, tutto quanto è di pertinenza dell'azienda termale, come sopra è descritto, diviene di assoluta ed esclusiva proprietà del demanio, e qualsiasi dritto non che ipoteche o privilegi che eventualmente potessero spettare ai terzi, anche se dipendenti da contratti registrati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge, si intendono trasferiti e potranno farsi valere da chi di ragione unicamente sul prezzo del riscatto.

Art. 3.

Per quanto concerne la dotazione mobiliare esistente negli stabilimenti demaniali e dipendenze, esistente o necessaria all'esercizio dell'azienda riscattata, come pure per i reati di magazzino, si intendono applicabili le norme stabilite al riguardo con gli articoli 40 o 41 del capitolato annesso al contratto 23 marzo 1875. Alla società cessante, peraltro, è fatto obbligo di darne consegna all'Amministrazione del demanio nei modi e nel termini indicati al precedente articolo 2, salvo le stime di cui in appresso. Agli effetti del presente articolo, della dotazione mobiliare s'intendono esclusi inderogabilmente macchine, caldaie, vasche da bagno, impianti di riscaldamento, tubi e condutture, e quanto altro, avendo carattere essenzialmente immobiliare, già trovasi considerato nel l'articolo precedente, indipendentemente da qualsiasi diversa interpretazione del contratto di appalto 23 .-marzo 1875 e del relativo capitolato. La stima della dotazione mobiliare, ed ove occorra la reistima, sarà deferita inappellabilmente ad un collegio di tre periti, nominati l'uno dall'Amministrazione del demanio, l'altro dalla società cessante e il terzo dal presidente della Corte d'appello di Parma, il quale provvederà anche alla nomina degli altri periti, in difetto di designazione da parte di cui spetta. Il collegio peritale dovrà escludere dalla stima i mobili, che ritenesse inservibili. I mobili esclusi dalla stima saranno lasciati a libera disposizione della Società cessante.

Art. 4.

Nell'interesse del Demanio dello Stato, sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie all'ampliamento ed alla sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore, giusta il piano che sarà approvato per decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, di concerto coi ministri dall'interno e dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. In detto piano saranno determinate le zone di terreno da espropriarsi per l'ampliamento e la sistemazione di cui sopra: l'indennità correlativa sarà calcolata secondo i criteri stabiliti con gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 pel risanamento della città di Napoli. Indipendentemente dal piano suddetto il demanio ha facoltà di procedere subito alla espropriazione dell'appezzamento di terreno posto nell'abitato di Salsomaggiore, rappresentato in catasto dallo parcelle sez. V, numeri 23h, 23 g, 28-c, 27-a, 26.a, 22-bis-c, 23-ter, 25-a, 25 bis, 25-ter, 227-b, 228-b, 229-b, nonché dalla parcella 1763. Anche a tale espropriazione sono applicabili le dinanzi ricordate disposizioni della legge pel risanamento della città di Napoli; agli effetti delle quali, il valore venale del mentovato appezzamento deve calcolarsi in base al prezzo unitario più elevato, risultante dai contratti di compra-vendita di terreni urbani in Salsomaggiore dell'estensione non inferiore ai 500 metri quadrati, registrati presto l'ufficio del registro di Borgo San Donnino nel triennio 1910-1912. A partire dalla data di presentazione di questa legge al Parlamento, sullo stesso appezzamento di terreno è vietato di iniziare o di proseguire costruzioni di qualsiasi natura; e tali costruzioni si considerano fatte, senza d'uopo di prova, allo scopo di conseguire una maggiore indennità. I decreti di espropriazione e di occupazione saranno emessi dal prefetto della provincia di Parma.

Art. 5.

Qualora non intervengano all'uopo speciali accordi il Governo del Re ha facoltà di riscattare, nel termine previsto dal primo comma dell’art. 1, applicando le norme dettate con l'art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni, lo stabilimento balneare della Società terme Magnaghi, con gli impianti inerenti al suo completo esercizio, i pozzi e i relativi macchinari, le condotte, i terreni addetti all'azienda, il materiale complementare e gli accessori tutti, in uno con la concessione mineraria accordata in origine all'ingegnere Giuseppe Magnaghi, i Regi decreti 8 giugno 1893, 29 luglio 1898 e 4 ottobre 1901 e con la facoltà di esportazione delle acque salsoiodiche naturali di cui nelle convenzioni 8 agosto 1905 e 19 maggio 1907. Circa la costituzione del Collegio arbitrale previsto dal succitato articolo di legge per la determinazione in primo grado dell'indennità di riscatto, ferma la nomina di due degli arbitri deferita, rispettivamente, all'Amministrazione del demanio e alla Società esercente, spetta al presidente del tribunale di nominare il terzo arbitro.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante privata licitazione, per una durata non superiore ad anni quaranta ed ai patti ed alle condizioni da stabilire, sentiti i corpi consultivi, tecnici, sanitari ed amministrativi, l’esercizio delle miniere e delle aziende salifero-balnearie riscattate. Per tutto quanto riguarda l’esercizio della facoltà di riscatto, il pagamento delle indennità relative e di quelle di espropriazione, dei prezzi d'acquisto o dei corrispettivi d'uso, e in genere per l'osservanza dei diritti e degli obblighi che gli derivano dalla presente legge, il Governo del Re ha facoltà di farsi surrogare dalla persona o dall'ente che assumerà l'esercizio di cui sopra. Le disposizioni di cui nella presente legge, riguardanti tanto la Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., quanto la Società terme Magnaghi sono applicabili anche nel caso che - non verificandosi il riscatto dell'azienda salifero-balneare demaniale - l'esercizio del contratto 23 marzo 1875 cessi per normale scadenza, o per altre cause previste dal contratto stesso.

Art. 7.

Con R. decreto promosso dal ministro dello finanze, sentito il Consiglio delle miniere, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno determinati i territori costituenti le zona di protezione del bacino idrologico di Salsomaggiore. Nei limiti di tale zona non saranno date nuove concessioni, nè rinnovate quelle esistenti, che abbiano per fine o anche per conseguenza indiretta estrazione di acque minerali dal sottosuolo, se non col consenso e con le cautele da stabilirsi dall'Amministrazione del demanio dello Stato che si pronunzierà sentiti i corpi consultivi anzi indicati. Alle stesse norme saranno soggette le nuove perforazioni per ricerca o estrazione di acque minerali entro i confini delle concessioni minerarie già esistenti nei territori anzidetti. La facoltà di dare o negare il consenso di cui sopra è insindacabile. L'Amministrazione del Demanio è ammessa ad esercitare diritto di prelazione sulle concessioni chieste ex-novo o in rinnovazione.

Art. 8.

Contro i decreti, e i provvedimenti dati in esecuzione della presenta legge non sono ammessi reclami od opposizioni di parte o di terzi né in sede amministrativa o giudiziaria né in via gerarchica, neppure sotto forma di ricorso straordinario. I decreti e i provvedimenti saranno, senz’altro, esecutivi. E’ però ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria per la eventuale correzione di errori nel computo della indennità accennata nel comma terzo dell'art. 1.

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della opera del Ministero delle finanze, le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

Facta — Tedesco – Nitti

Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile

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