Articolo 27 - Il Ministero delle Poste e delle comunicazioni è autorizzato alla spesa di lire 6.160.000 per la ricostruzione delle linee interurbane indicate nella tabella allegata e per la provvista degli apparecchi necessari al servizio di esse.
Articolo 29 - Le provincie, i comuni, le camere di commercio, la società e di privati che abbiano interesse alla pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane, potranno anticipare la somma necessaria, versando l'importo al capitolo d'entrata di cui all'articolo precedente. Tali anticipazioni verranno rimborsate senza interessi in misura corrispondente agli utili netti di ciascuna linea o rete: a tale uopo lo Stato terrà la gestione di ciascuna linea avete in conto separato da allegarsi al bilancio.